Scuole Nautiche
Ai sensi dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 9 ottobre 1997 si definiscono “Scuole Nautiche” i centri di formazione per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
L'esercizio dell'attività delle scuole nautiche è soggetto alla autorizzazione e alla vigilanza della Provincia in cui ha sede la scuola nautica.
L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:
- della disponibilità e dell’idoneità dei locali
- della disponibilità e dell’idoneità delle attrezzature marinaresche,
- della disponibilità e dell’idoneità degli strumenti e dei mezzi nautici
- della disponibilità e dell’idoneità del materiale didattico
- della disponibilità e dell’idoneità del personale idoneo per lo svolgimento delle esercitazioni teorico-pratiche.
L'autorizzazione può essere richiesta per l'attività di:
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scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa;
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scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa.
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scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa limitata alle sole unità a motore;
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scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa limitata alle sole unità a motore
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Patenti per il comando delle navi da diporto
Possono richiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola nautica anche le autoscuole dotate di attrezzature e strumenti nautici, nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami.
La materia è dettagliatamente disciplinata dalla Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 recante le "Norme su scuole nautiche e officine per la revisione auto".