Consigliera/e di Parità -Funzioni e Compiti

Ultima modifica 15 dicembre 2021

1)La Consigliera di Parità, secondo quanto previsto dal Capo IV del D.Lgs. 11 Aprile 2006 n.198, viene nominata a seguito di una valutazione di carattere tecnico e deve possedere competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile;

2)La stessa opera con funzioni di prevenzione e controllo delle discriminazioni per ragioni di genere e promuove il rispetto del principio costituzionale di eguaglianza tra donne e uomini nel lavoro;

3)In particolare rileva le situazioni di squilibrio nel mercato del lavoro, individua i rimedi di tipo individuale o collettivo e promuove progetti di azioni positive;

4)La stessa, sempre per espressa previsione legislativa, verifica i risultati dei progetti finanziati con risorse pubbliche, sostiene politiche attive del lavoro in favore dell’occupazione femminile, collabora con soggetti pubblici e privati, con gli Assessorati al Lavoro e con gli organismi di parità degli Enti Locali, partecipa ai tavoli di concertazione delle politiche del lavoro;

5)In merito all’attività di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni, è un pubblico ufficiale, con obbligo di ricorrere alle autorità competenti per i reati di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni;può dirimere vertenze presso il proprio ufficio; può accompagnare la lavoratrice e il lavoratore presso la Direzione
Provinciale del Lavoro ai sensi dell’art. 410 del codice di procedura civile; può accompagnare in giudizio e assumersi l’onere delle spese processuali in caso di perdita di causa per le lavoratrici non abbienti, grazie al budget annuale fornito dal Ministero del Lavoro.

6)E’ definita dalla legge nazionale (D.Lgs. 198/06) e dalle Direttive Comunitarie (2002/73 CE e 2006/54) come ufficio “ funzionalmente autonomo”;

Per queste ragioni la Consigliera di Parità è sempre stata considerata dalla migliore dottrina una sorta di Authority antidiscriminatoria indipendente.

La sua figura è totalmente svincolata dall’apparato politico, pur se nominata da soggetti politici, e riveste i caratteri di terzietà propri di altre figure di garanzia.



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23-11-2021
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