Consigliera/e di Parità -Funzioni e Compiti
- La Consigliera di Parità, secondo quanto previsto dal Capo IV del D.Lgs. 11 Aprile 2006 n.198, viene nominata a seguito di una valutazione di carattere tecnico e deve possedere competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile;
- La stessa opera con funzioni di prevenzione e controllo delle discriminazioni per ragioni di genere e promuove il rispetto del principio costituzionale di eguaglianza tra donne e uomini nel lavoro;
- In particolare rileva le situazioni di squilibrio nel mercato del lavoro, individua i rimedi di tipo individuale o collettivo e promuove progetti di azioni positive;
- La stessa, sempre per espressa previsione legislativa, verifica i risultati dei progetti finanziati con risorse pubbliche, sostiene politiche attive del lavoro in favore dell’occupazione femminile, collabora con soggetti pubblici e privati, con gli Assessorati al Lavoro e con gli organismi di parità degli Enti Locali, partecipa ai tavoli di concertazione delle politiche del lavoro;
- In merito all’attività di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni, è un pubblico ufficiale, con obbligo di ricorrere alle autorità competenti per i reati di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni;può dirimere vertenze presso il proprio ufficio; può accompagnare la lavoratrice e il lavoratore presso la Direzione
Provinciale del Lavoro ai sensi dell’art. 410 del codice di procedura civile; può accompagnare in giudizio e assumersi l’onere delle spese processuali in caso di perdita di causa per le lavoratrici non abbienti, grazie al budget annuale fornito dal Ministero del Lavoro. - E’ definita dalla legge nazionale (D.Lgs. 198/06) e dalle Direttive Comunitarie (2002/73 CE e 2006/54) come ufficio “ funzionalmente autonomo”;
Per queste ragioni la Consigliera di Parità è sempre stata considerata dalla migliore dottrina una sorta di Authority antidiscriminatoria indipendente.
La sua figura è totalmente svincolata dall’apparato politico, pur se nominata da soggetti politici, e riveste i caratteri di terzietà propri di altre figure di garanzia.