Scuole Nautiche

Ultima modifica 4 maggio 2021

Ai sensi dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 9 ottobre 1997 si definiscono “Scuole Nautiche” i centri di formazione per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
L'esercizio dell'attività delle scuole nautiche è soggetto alla autorizzazione e alla vigilanza della Provincia in cui ha sede la scuola nautica.
L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:

  1. della disponibilità e dell’idoneità dei locali
  2. della disponibilità e dell’idoneità delle attrezzature marinaresche,
  3. della disponibilità e dell’idoneità degli strumenti e dei mezzi nautici
  4. della disponibilità e dell’idoneità del materiale didattico
  5. della disponibilità e dell’idoneità del personale idoneo per lo svolgimento delle esercitazioni teorico-pratiche.

L'autorizzazione può essere richiesta per l'attività di:

  • scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa;

  • scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa.

  • scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa limitata alle sole unità a motore;

  • scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa limitata alle sole unità a motore

  • Patenti per il comando delle navi da diporto

Possono richiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola nautica anche le autoscuole dotate di attrezzature e strumenti nautici, nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami.

La materia è dettagliatamente disciplinata dalla Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 recante le "Norme su scuole nautiche e officine per la revisione auto".